Art. 24.
     (Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione)

  La  pubblica  amministrazione  e i suoi dipendenti, salvi i casi di
dolo  o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti
emanati  ai  sensi  dei  precedenti articoli, quando l'emanazione sia
conseguenza  di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti
dati  non  piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da
terzi.