Art. 25.
        (Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti)

  Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i  privati  hanno  facolta'  di
sostituire,  a  tutti  gli  effetti, ai documenti dei propri archivi,
alle  scritture  contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di
cui  per  legge  o  regolamento  e'  prescritta  la conservazione, la
corrispondente   riproduzione  fotografica  anche  se  costituita  da
fotogramma negativo.
  Salvo  quanto  previsto  nel  successivo  comma,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri  per
l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro,
previo  parere  della  commissione di cui all'articolo 12 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409, sono
stabiliti i limiti di tale facolta', nonche' i procedimenti tecnici e
le modalita' della fotoriproduzione e della autenticazione.
  Per  le  pubbliche  amministrazioni le modalita' della riproduzione
sono  di  volta  in  volta  stabilite  con  decreto  del Ministro per
l'interno,  sentito  il  Ministro  interessato,  previo  parere della
commissione  di  cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.