Art. 26.
                          (Sanzioni penali)

  Le  dichiarazioni  mendaci,  la falsita' negli atti e l'uso di atti
falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
  A  tali  effetti,  l'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni
rese  ai  sensi  dei  precedenti  articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a
norma  dell'articolo  20  sono  considerate  come  fatte  a  pubblico
ufficiale.
  Inoltre,  ove  i reati indicati nei precedenti commi siano commessi
per  ottenere  la  nomina  ad  un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
  Il  pubblico  ufficiale  che autentica le sottoscrizioni o al quale
sono  esibiti  gli  atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o
esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro
in  caso  di  dichiarazione  mendace  o di esibizione di atto falso o
contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
  Nella  denominazione  di  atti  usata  nei  precedenti  commi  sono
compresi  gli  atti  e  documenti  originali  e  le  copie autentiche
contemplati dalla presente legge.