Art. 27. (Rinvio) Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla e' innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonche' alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.