Art. 27.
                              (Rinvio)

  Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19
nulla  e'  innovato  alle  norme  del regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238,  concernenti  la  presentazione  dei documenti necessari per la
celebrazione  del  matrimonio,  nonche'  alle  norme  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957, n. 686, relative alla
presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.
  Restano  ferme  le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n.
1269,  riguardanti  il  titolo originale di studi medi prescritto per
ottenere l'ammissione ai corsi universitari.