Art. 28. (Norme abrogate) Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 gennaio 1963 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE