Art. 28.
                          (Norme abrogate)

  Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile
1957,  n.  251,  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
1957,  n.  678,  la  legge  18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno
1959,  n.  430,  ed  ogni  altra  norma incompatibile con la presente
legge.
  Il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto
1962  sulla  redazione  a  macchina  di atti pubblici e le successive
modificazioni  restano  in  vigore  fino  all'emanazione  dei decreti
previsti negli articoli 12 e 14.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 gennaio 1963

                               SARAGAT

                                                     MORO - FANFANI -
TAVIANI - REALE -
PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE