Art. 3.
             (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

  I  regolamenti  ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per
quali  fatti,  stati  e  qualita'  personali  oltre  quelli  indicati
nell'articolo 2, e' ammessa in luogo della prescritta documentazione,
una   dichiarazione   sostitutiva   sottoscritta  dall'interessato  e
autenticata  con le modalita' di cui all'articolo 20. In tali casi la
normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato
a   richiesta   dell'amministrazione,   prima   che   sia  emesso  il
provvedimento a lui favorevole.
  I  regolamenti  di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi;
le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la
rettifica   della  documentazione  irregolare  o  non  conforme  alla
dichiarazione,   nonche',   ove   occorra,  per  la  rettifica  della
dichiarazione   la   cui   irregolarita'   attenga  ad  elementi  non
essenziali.