Art. 3. (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive) I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali oltre quelli indicati nell'articolo 2, e' ammessa in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi; le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.