Art. 4.
         (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta)

  L'atto  di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali
che  siano  a  diretta  conoscenza  dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente  a  ricevere  la  documentazione,  o dinanzi ad un notaio,
cancelliere,  segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco,  il  quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione
con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20.