Art. 5.
            (Documentazione mediante semplice esibizione)

  Salvo  quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di
nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni
altro  stato  o qualita' personale possono essere comprovati mediante
esibizione,  all'ufficio competente, di documenti, anche di identita'
personale,  rilasciati  ai  sensi  delle norme vigenti dalla pubblica
amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.