Art. 6.
            (Trascrizione dei dati dai documenti esibiti)

  Ai  fini  dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al
funzionario   competente  a  ricevere  la  documentazione,  il  quale
trascrive  i  loro  estremi  ed i dati da essi risultanti su apposito
modulo   da   allegare  agli  atti  dell'istruttoria.  Il  modulo  e'
sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.
  Nel   caso   in   cui   non   sia   prescritta   la   presentazione
dell'interessato   all'ufficio  competente,  il  modulo  puo'  essere
compilato  con  le  predette formalita' da un funzionario autorizzato
addetto  ad  altro  ufficio  dell'amministrazione,  o  da  un notaio,
cancelliere,  segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco,    ed   e'   trasmesso   all'ufficio   competente   a   cura
dell'interessato.