Art. 12. 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9  entrano  in
vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968 
 
                               SARAGAT 
 
                                            MORO - RESTIVO - MARIOTTI 
- PRETI - ANDREOTTI - 
REALE - TOLLOY 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE