Art. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 gennaio 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO - MARIOTTI - PRETI - ANDREOTTI - REALE - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE