Art. 4. 
 
  Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in
qualsiasi  altro  modo,  e'  fatto  obbligo  di  far   precedere   la
denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto  che
si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il
prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria  denominazione
di "olio di semi".