Art. 4. Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, e' fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di "olio di semi".