Art. 5. 
 
  Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della  raffinazione
degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse  d'oliva  e  degli
oli  di  semi,  ottenuti  nelle  raffinerie  nazionali  o   importati
dall'estero,  devono  essere   denaturati   nello   stabilimento   di
produzione o in apposito stabilimento di  denaturazione,  previamente
autorizzato dal Ministero  delle  finanze,  e  devono  circolare  con
apposita bolletta di accompagnamento. 
  Le  sostanze  denaturanti  devono  essere   fornite   dalle   ditte
interessate e riconosciute idonee da parte  del  laboratorio  chimico
centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanita' per
quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.