Art. 6. Chiunque produca glicerina e' tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantita' giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.