Art. 6. 
 
  Chiunque  produca  glicerina  e'  tenuto  a   presentare   denuncia
all'Ufficio tecnico delle imposte  di  fabbricazione  competente  per
territorio e a tenere  un  registro  di  carico  e  scarico  vidimato
dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione  sul  quale  deve
registrare le quantita' giornalmente  prodotte  e  quelle  vendute  e
uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo  dei  rispettivi
destinatari.