Art. 7. Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacita', ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento. Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva e' inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali. Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore. Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.