Art. 7. 
 
  Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono
circolare nel territorio dello Stato esclusivamente  confezionati  in
recipienti di qualsiasi capacita', ermeticamente chiusi  ed  apribili
solo mediante effrazione,  oppure  muniti  di  suggello  di  garanzia
recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato  in
modo tale da impedire che il contenuto del  recipiente  possa  essere
estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti  devono
risultare  con  caratteri  indelebili,  ben  visibili  e  in   lingua
italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti,  il
volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione
sociale  del  confezionatore  ed  il  luogo  dello  stabilimento   di
confezionamento. 
  Le norme di cui al precedente comma non si applicano  quando  venga
trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito  del  produttore  e
dal deposito di questi a quello del primo destinatario.  Dette  norme
non  si  applicano  quando  l'olio  d'oliva   e'   inviato   mediante
autocisterne o cisterne ferroviarie o navali. 
  Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli  di  semi
commestibili  provenienti  dall'estero  deve  risultare  oltre   alle
indicazioni di cui al  primo  comma,  anche  la  denominazione  e  il
domicilio o la sede dell'importatore. 
  Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili,  fino
a  5  chilogrammi,  debbono  essere  confezionati  esclusivamente  in
recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250,  litri
0,500, litri  1,  litri  2  e  litri  5,  oppure  chilogrammi  0,100,
chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2  e
chilogrammi 5.