Art. 2.

  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge i
Ministeri   competenti  emaneranno  i  provvedimenti  occorrenti  per
l'attuazione  della  legge medesima e per l'approvazione dei progetti
che  dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di
Pordenone  e  di  Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il
riparto delle attivita' e passivita'.