Art. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.