Art. 10. Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'articolo 4 e' prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennita' e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'articolo 6 sara' effettuata entro il 31 agosto 1968.