Art. 10.

  Per   il   biennio   1968-69  l'istanza  prevista  al  primo  comma
dell'articolo  4  e'  prorogata  al  30 giugno 1968 e la liquidazione
della  prima  rata  dell'indennita'  e  del contributo a carico dello
Stato  previsti  al  quarto  e  sesto  comma  dell'articolo  6  sara'
effettuata entro il 31 agosto 1968.