Art. 11.

  Per  l'anno  finanziario  1967  e' concesso ai titolari di farmacie
rurali  e  ai  comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme
del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda
entro  due  mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le
modalita'   previste   dal  precedente  articolo  4,  una  indennita'
straordinaria  una  tantum  pari  al  65  per  cento  dell'indennita'
prevista dall'articolo 2.
  L'ammontare    complessivo    dell'indennita',    comprese   quelle
eventualmente  percepite  per  lo  stesso  anno, non puo' superare le
misure previste dall'articolo 2 medesimo.