Art. 11. Per l'anno finanziario 1967 e' concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalita' previste dal precedente articolo 4, una indennita' straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennita' prevista dall'articolo 2. L'ammontare complessivo dell'indennita', comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non puo' superare le misure previste dall'articolo 2 medesimo.