Art. 13.

  La  corresponsione  dell'indennita' annua prevista dallo articolo 2
decorre dal 1 gennaio 1968.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - TAVIANI
                               - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE