Art. 13. La corresponsione dell'indennita' annua prevista dallo articolo 2 decorre dal 1 gennaio 1968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE