Art. 2.

  Ai  titolari  delle  farmacie  rurali,  ubicate  in  localita'  con
popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti, l'indennita' di residenza
prevista  dall'articolo  115  del  testo  unico delle leggi sanitarie
approvate  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in
relazione alla popolazione, nella misura che segue:
    lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
    lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
    lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
  Ai titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione
superiore  a  3.000  abitanti, l'indennita' puo' essere concessa fino
alla  misura  di  lire  300.000  annue purche' il loro reddito netto,
definitivamente  accertato  agli  effetti  dell'imposta  di ricchezza
mobile,  non  superi  le  lire  960.000  annue,  oltre  la  quota  di
abbattimento alla base.
  Al  comune  che  gestisca  la  farmacia  rurale  secondo  le  norme
stabilite  dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base
alla  presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato
pari  alla  misura  dell'indennita'  stabilita  ai commi precedenti a
favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
  Per  i  comuni  e  i  centri  abitati  con popolazione fino a 3.000
abitanti  le  amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai
titolari  delle  farmacie  rurali  di  nuova  istituzione, nonche' ai
dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei.