Art. 2. Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue: lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti. Ai titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennita' puo' essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purche' il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei.