Art. 3.

  L'indennita'  di residenza di cui all'articolo precedente spetta al
farmacista  direttore  responsabile  che  sostituisca il titolare nei
casi   consentiti,  nonche'  al  farmacista  che  abbia  la  gestione
provvisoria  dell'esercizio  a  termini  dell'articolo  129 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare.
  Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario
farmaceutico  istituito  a  norma  del  precedente articolo 2, spetta
un'indennita'  di  gestione  nella misura fissa di lire 80.000 annue,
ridotta  a  meta'  nel  caso che il dispensario sia ubicato in locali
messi a disposizione dal comune.