Art. 3. L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare. Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune.