Art. 4.

  I  titolari,  i  direttori  responsabili  e i gestori provvisori di
farmacie  rurali  ed  i  sanitari  gestori  incaricati dei dispensari
farmaceutici,  aspiranti  alla  indennita', devono, entro il 31 marzo
del  primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo
al medico provinciale corredata da:
    1)  un  certificato  del  sindaco attestante che la farmacia o il
dispensario sono aperti;
    2)   limitatamente   ai   farmacisti  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  2,  un  certificato  dell'ufficio  distrettuale  delle
imposte  dirette  rilasciato  in  data anteriore al 1 marzo del primo
anno  del  biennio  in  cui  viene  presentata  la domanda, dal quale
risulti  il  reddito  di ricchezza mobile a carico della farmacia per
ciascuno  degli  ultimi  tre  anni  definitivamente  accertati  o, in
mancanza  del  triennio,  in quel minor periodo di imposta per cui fu
effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o
degli altri farmacisti di cui all'articolo 3.