Art. 5.

  La  commissione  prevista  dall'articolo  105 del testo unico delle
leggi  sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
delibera sul diritto all'indennita' e sulla misura di essa in base ai
dati  ufficiali  della  popolazione  residente  in ciascun capoluogo,
frazione  o  centro  abitato,  pubblicati  dall'Istituto  centrale di
statistica  o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base
alla  documentazione  prodotta  dal farmacista rurale o dal sanitario
gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico.
  La   commissione   delibera  altresi'  sul  diritto  al  contributo
spettante  ai  comuni  gestori  di  farmacie rurali o sulla misura di
esso,  previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalita', ed
al  reddito  netto  di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata
nelle localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
  La   decisione  della  commissione  e'  definitiva  e  deve  essere
trasmessa al Ministero della sanita' ed al competente comune entro il
30 giugno del primo anno del biennio.