Art. 5. La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennita' e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico. La commissione delibera altresi' sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalita', ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti. La decisione della commissione e' definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanita' ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio.