Art. 6.

  L'onere   dell'indennita'  di  residenza  grava  come  spesa  fissa
obbligatoria  sul  bilancio  del comune nella misura di lire 80.000 e
sul bilancio dello Stato per la rimanente parte.
  L'onere  dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e
del  contributo  a  favore  del  comune gestore della farmacia rurale
grava sul bilancio dello Stato.
  La   decisione   della   commissione   di   cui   all'ultimo  comma
dell'articolo   precedente   e'   notificata,   a   cura  del  medico
provinciale,  anche  all'esattore  del  comune  debitore,  facendogli
obbligo  di  versare  in  apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata  l'ammontare  corrispondente al contributo da versare ai
farmacisti  rurali,  prelevandolo  sui  proventi dei tributi comunali
riscuotibili  con  ruolo  o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di
consumo.
  La  liquidazione  dell'indennita'  per la quota spettante al comune
deve  essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno,
quella  spettante  allo Stato viene effettuata dal medico provinciale
in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30
giugno  ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti
capo  all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita'.
  L'indennita'  spettante al farmacista o al sanitario incaricato del
dispensario  farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a
cura del medico provinciale.
  Il  contributo  a  favore  del  comune previsto dal terzo comma del
precedente  articolo  2  determinato  secondo  le  norme  previste al
secondo  comma  dell'articolo  5  viene  versato,  a  cura del medico
provinciale,  in  due  rate  uguali  e posticipate con scadenza al 30
giugno  ed  al  31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti
facenti  capo  all'apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
Ministero della sanita'.
  Per  la liquidazione delle indennita' e del contributo previsto dai
precedenti  commi  quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanita'
provvede  a  mettere  a  disposizione  dei medici provinciali i fondi
necessari  mediante  decreti  di  ripartizione  delle somme stanziate
sull'apposito capitolo di spesa con le modalita' previste dalla legge
17 agosto 1960, n. 908.