Art. 8.

  Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato,
dell'indennita'  di  gestione  del  dispensario  farmaceutico  e  del
contributo  a  favore del comune gestore della farmacia rurale, sara'
iscritto,  nello  stato  di  previsione  del Ministero della sanita',
apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito:
    1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura
prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352;
    2)  da  un  contributo  dello 0,30 per cento sull'ammontare delle
spese  sostenute  per  la  somministrazione di medicinali agli aventi
diritto  a  carico  degli  enti  mutualistici, con cessazione di ogni
altro  contributo  degli enti stessi convenzionalmente versato a tale
titolo  ai  farmacisti  rurali.  Il  provento  del  contributo stesso
affluira' ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
    3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni
annui.