Art. 8. Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato, dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sara' iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanita', apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito: 1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352; 2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluira' ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui.