Art. 9.

  Ai  farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno
5  anni  come  titolari  o come direttori o come collaboratori verra'
riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base
ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di
punti 6,50.