Art. 3.

  Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
  L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo
d'armata  o  grado  corrispondente,  presidente,  da  quattro membri,
ufficiali  generali  o  ammiragli delle forze armate e dal presidente
dell'Associazione nazionale combattenti.
  Il  presidente  e  i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per la difesa.