Art. 3. Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro membri, ufficiali generali o ammiragli delle forze armate e dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.