Art. 5.

  Agli  insigniti  dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1
gennaio  1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile
previsto  ai  fini  dell'imposta complementare e' concesso un assegno
annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.
  L'assegno  decorre  dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da
ritenute  erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il
20 dicembre.
  Un'annualita'  dell'assegno  vitalizio e' corrisposta alla vedova o
ai figli all'atto del decesso del titolare.
  L'assegno  e'  concesso  anche  ai combattenti della guerra 1914-18
nelle   forze   armate   dell'ex  esercito  austro-ungarico  divenuti
cittadini italiani per annessione.
  Alla   liquidazione  e  al  pagamento  dell'assegno  provvedono  le
direzioni  provinciali  del  tesoro.  Sono  estese  ai  provvedimenti
relativi  le  norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.