Art. 5. Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare e' concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000. L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.