Art. 7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE