Art. 5.

  Al  personale  civile  di  ruolo  ed  a  quello  militare,  inviato
all'estero   in   temporanea   missione   per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  e'  corrisposto  per  ogni  giorno  di  missione un
trentesimo   del  trattamento  economico  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo  4,  nonche' il rimborso delle spese di viaggio per se'
nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.