La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  ciechi  assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai  sensi  della  legge  10  febbraio  1962,  n.  66,  e' corrisposta
dall'Opera  nazionale  per  i  ciechi  civili,  ad integrazione della
pensione  stessa,  un'indennita'  di  accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
  L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per  i  ciechi  assoluti  che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita  o  assegno  continuativo  a  carico dello Stato o degli enti
pubblici  in  misura  pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale.