Art. 2. Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennita' di accompagnamento decorre da tale data. La stessa decorrenza e' stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore. In tutti gli altri casi, l'indennita' di accompagnamento e' concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.