Art. 2.

  Nei  confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968
sono   titolari  della  pensione  non  reversibile,  l'indennita'  di
accompagnamento decorre da tale data.
  La  stessa  decorrenza  e'  stabilita  per  i  ciechi  assoluti che
ottengono  la  pensione  non  reversibile  dopo il 1 gennaio 1968 con
effetto da data anteriore.
  In  tutti  gli  altri  casi,  l'indennita'  di  accompagnamento  e'
concessa  con  la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a
norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1963, n. 1329.