Art. 3.

  L'indennita'  di  accompagnamento e' concessa con provvedimento del
presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
  A   tali   fini,   l'interessato   deve   produrre   all'opera  una
dichiarazione  resa  dinanzi  al  segretario  comunale  del comune di
residenza,  ai  sensi  e  con gli effetti di cui all'articolo 4 della
legge  4  gennaio  1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno
dei  trattamenti  previsti  dal  secondo  comma dell'articolo 1 della
presente legge ed il relativo importo.
  Per  le  concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in
ogni  tempo  accertamenti  sulla  sussistenza delle condizioni per il
godimento dell'indennita'.