Art. 3. L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili. A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo. Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.