Art. 4.

  All'onere  di  lire  2.500.000.000  derivante dall'attuazione della
presente  legge  si  provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1968.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO
                                              - PIERACCINI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE