Art. 3. Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvedera' con lo stanziamento del capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - Bosco - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE