Art. 3.

  Alla  spesa  derivante  dall'esecuzione  della  presente  legge  si
provvedera'  con  lo  stanziamento  del  capitolo 3154 dello stato di
previsione  della  spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno
finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - FANFANI - TAVIANI
                                                  - PRETI - COLOMBO -
                                                   SCALFARO - Bosco -
                                                               NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE