Art. 11.

  Il  titolare  della  farmacia  deve  avere  la  gestione  diretta e
personale  dell'esercizio  e dei beni patrimoniali della farmacia. Il
contravventore decade dal titolo.
  E'   tuttavia  consentita  la  sostituzione  temporanea  con  altro
farmacista   iscritto  all'ordine  dei  farmacisti  nella  conduzione
professionale ed economica della farmacia:
    a) per motivi di salute;
    b) per obblighi militari;
    c) per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.
  Nel  caso  previsto dalla lettera a) del precedente comma il medico
provinciale,   trascorsi   tre   mesi  di  malattia,  sottoporra'  il
farmacista  a visita medica a seguito della quale fissera' la data di
riassunzione  della  gestione  personale  della  farmacia  ovvero  la
proroga della gestione provvisoria.
  Allo  scadere  di  ogni  periodo  di proroga il medico provinciale,
previa visita medica, potra' concedere una nuova proroga.
  La  durata  complessiva della gestione provvisoria per malattia non
potra'  superare  un  periodo continuativo di 5 anni ovvero di 6 anni
per un decennio.
  Due  periodi  di  gestione  provvisoria  agli  effetti  del periodo
massimo  previsto dal comma precedente si sommano quando tra essi non
interceda un periodo di gestione personale superiore a tre mesi.
  E'  altresi'  consentita  la sostituzione temporanea per un periodo
non  superiore  a  30 giorni per gravi motivi di famiglia o per ferie
annuali.