Art. 12.

  E'  consentito  il  trasferimento della titolarita' della farmacia,
decorsi 5 anni dalla conseguita titolarita'.
  Il  trasferimento  puo'  aver luogo solo a favore di farmacista che
abbia  conseguito  la  titolarita'  o  che sia risultato idoneo in un
precedente concorso.
  Il  trasferimento  del  diritto  di  esercizio  della farmacia deve
essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
  Il  farmacista  che  abbia  ceduto la propria farmacia ai sensi del
presente  articolo  o  del successivo articolo 18 non puo' concorrere
all'assegnazione  di  un'altra  farmacia se non sono trascorsi almeno
dieci anni dall'atto del trasferimento.
  A  tal  fine,  il medico provinciale della provincia in cui ha sede
l'esercizio  ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al
Ministero della sanita'.
  Il  farmacista  titolare  al momento del trasferimento decade dalla
precedente titolarita'.
  Al   farmacista   che  abbia  trasferito  la  propria  farmacia  e'
consentito,  per  una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno
dal  trasferimento, di poter acquistare Un'altra farmacia senza dover
superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.
  Il  trasferimento  della  titolarita'  delle  farmacie, a tutti gli
effetti  di  legge,  non e' ritenuto valido se insieme col diritto di
esercizio   della  farmacia  non  venga  trasferita  anche  l'azienda
commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza.
  Nel  caso  di  morte  del  titolare gli eredi possono entro un anno
effettuare  il  trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei
commi   precedenti   a   favore   di  farmacista  iscritto  nell'albo
professionale,   che  abbia  conseguito  la  titolarita'  o  che  sia
risultato  idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli
eredi  hanno  diritto  di  continuare  l'esercizio in via provvisoria
sotto la responsabilita' di un direttore.