Art. 12. E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarita'. Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro un anno dal trasferimento, di poter acquistare Un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore.