Art. 13.

  Il  titolare  di  una  farmacia  ed  il direttore responsabile, non
possono  ricoprire  posti di ruolo nella amministrazione dello Stato,
compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e
di  enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di
propagandista di prodotti medicinali.
  Il  dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito
di   pubblico  concorso  accetti  la  farmacia  assegnatagli,  dovra'
dimettersi  dal  precedente  impiego e l'autorizzazione alla farmacia
sara'  rilasciata  dopo  che  sia  intervenuto  il  provvedimento  di
accettazione delle dimissioni.