Art. 14.

  La  decadenza  dall'autorizzazione,  oltre  che per i casi previsti
dagli  articoli  108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata
per  effetto  di  condanna  che  comporti  l'interdizione  perpetua o
temporanea   dai   pubblici   uffici   ovvero   l'interdizione  dalla
professione,  quando  la condanna non sia stata pronunziata per reati
di carattere politico.