Art. 16.

  Ai  concorsi  di  cui all'articolo 3 possono altresi' partecipare i
direttori  ed  i  farmacisti  di  farmacie  ospedaliere,  per i quali
l'esercizio   professionale   e'   valutato   nella  misura  prevista
dall'articolo  7  rispettivamente  per  i  titolari  o  direttori  di
farmacia e per i collaboratori.