Art. 17.

  Al  vincitore  di  pubblico  concorso  di  farmacia precedentemente
gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante,
tutte  le  obbligazioni  previste  dall'articolo  110 del testo unico
delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.