Art. 3.

  Il  conferimento  delle  sedi  farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova
istituzione  che  risultino  disponibili  per  l'esercizio privato ha
luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro
il mese di marzo di ogni anno dispari.
  Sono  ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini
italiani  maggiori di eta' in possesso dei diritti civili e politici,
di  sana  costituzione  fisica e iscritti nell'albo professionale dei
farmacisti.
  Al   concorso  per  il  conferimento  di  farmacie  urbane  possono
partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma
precedente siano o siano stati:
    a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;
    b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso
farmacie da almeno 5 anni;
    e) professori universitari titolari di cattedra della facolta' di
farmacia;
    d)  gli  aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di
detta facolta' con 5 anni di anzianita';
    e)  i  farmacisti  che  abbiano trasferito la propria titolarita'
dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;
    f)  i  farmacisti  direttori  di  cooperative  farmaceutiche  e i
farmacisti   collaboratori  scientifici  dell'industria  farmaceutica
iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianita'.
  Al  concorso  per  farmacie  rurali  possono  partecipare  tutti  i
farmacisti iscritti all'albo professionale.
  Nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  il concorrente dovra'
chiedere  le sedi in ordine di preferenza e dovra' accettare la prima
farmacia  che  gli  verra'  assegnata  in  base  alla  graduatoria  e
all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione
entro  30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico
provinciale, non potra' optare per altre sedi.
  E'  vietata  la partecipazione contemporanea a piu' di tre concorsi
provinciali  a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi
dalla   commissione   esaminatrice  a  termini  dell'articolo  8  del
regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.