Art. 4.

  La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui
al  precedente  articolo  3  e' nominata dal medico provinciale ed e'
composta  da  un  funzionario della carriera direttiva amministrativa
del  Ministero  della  sanita'  con  la  qualifica  non  inferiore  a
direttore  di  divisione,  che  la  presiede; da un funzionario della
carriera  direttiva  dei  medici  o  dei farmacisti o dei chimici del
Ministero della sanita' con qualifica non inferiore, rispettivamente,
a  medico  provinciale  superiore,  farmacista  superiore  o  chimico
superiore,  escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso;
da  due  farmacisti  esercenti  in  farmacia di cui uno non titolare,
designati  dall'ordine  provinciale dei farmacisti e da un professore
di  ruolo,  non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della
facolta' di farmacia.
  Esercita  le  funzioni  di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.