Art. 4. La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 e' nominata dal medico provinciale ed e' composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facolta' di farmacia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.