Art. 6.

  Le  prove  di esame consistono in una prova pratica riguardante, la
tecnica   farmaceutica,  limitatamente  all'esercizio  pratico  della
professione  e  in  una  prova  orale  riguardante,  oltre la tecnica
farmaceutica,  anche  la farmacologia e la legislazione farmaceutica,
secondo  i  programmi  che saranno stabiliti con decreto del Ministro
per  la  sanita'  sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita' e la
federazione degli ordini dei farmacisti.
  Ogni  commissario  dispone  di  10  punti per la prova pratica e di
altrettanti per la prova orale.
  Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che nella prova pratica
abbiano riportato almeno sei decimi.
  Saranno  giudicati  idonei i candidati che abbiano riportato almeno
sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.