Art. 7. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: 1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera; 2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale. La valutazione dell'esercizio professionale non puo' superare i 20 anni di attivita' di servizio e non puo' essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia. L'esercizio professionale e' valutato: a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno; b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno. Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia. Per i collaboratori il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonche' per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attivita' complementare, il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08. Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equiparato a quello di direttore di farmacia, mentre il servizio di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico e' equiparato al servizio di collaboratore in farmacia. Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale. Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra di una delle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la cui capacita' lavorativa risulti ridotta di almeno un terzo sono riconosciuti punti 10 complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.