Art. 7.

  Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
    1)  fino  ad  un  massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di
carriera;
    2)  fino  ad  un  massimo  di  punti  6,50  per  titoli  relativi
all'esercizio professionale.
  La  valutazione dell'esercizio professionale non puo' superare i 20
anni  di attivita' di servizio e non puo' essere inferiore ad un anno
sia come titolare che come collaboratore di farmacia.
  L'esercizio professionale e' valutato:
    a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;
    b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.
  Tale  punteggio  va  attribuito per ogni anno di effettivo servizio
come titolare o come direttore della farmacia.
  Per i collaboratori il punteggio e' ridotto rispettivamente a punti
0,50  e  a  punti  0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica
nonche'  per  gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano
attivita'  complementare,  il  punteggio e' ridotto rispettivamente a
punti 0,40 e a punti 0,08.
  Il  servizio  di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli
articoli  144  e  161  del testo unico approvato con regio decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  e'  equiparato  a  quello  di  direttore di
farmacia,  mentre  il  servizio  di  direttore  dei  depositi  di cui
all'articolo  188-bis  del  predetto  testo  unico  e'  equiparato al
servizio di collaboratore in farmacia.
  Al  concorrente  figlio,  o  in  mancanza  di figli, al coniuge del
farmacista  la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10
complessivi   sulla   categoria  dei  titoli  relativi  all'esercizio
professionale.
  Ai mutilati e invalidi di guerra in godimento di pensione di guerra
di  una  delle  prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ai mutilati e invalidi civili la
cui  capacita'  lavorativa  risulti  ridotta  di almeno un terzo sono
riconosciuti  punti  10  complessivi  per  la  categoria  dei  titoli
relativi all'esercizio professionale.