Art. 8. Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti, sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.