Art. 8.

  Le  funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui
all'articolo  105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al
concorso  previsto  negli  articoli  precedenti, sono affidate ad una
commissione   nominata,   al  principio  di  ogni  anno,  dal  medico
provinciale  che  la  presiede,  e  composta: da un funzionario della
carriera  direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un
funzionario  della  carriera  direttiva  dell'amministrazione  civile
dell'interno,  da  due  farmacisti iscritti all'albo professionale di
cui  uno  rappresentante  dei  farmacisti  rurali,  scelti  su  terna
proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.
  Esercita  le  funzioni  di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.