Art. 9. 
 
  Le farmacie che si rendano vacanti e quelle di nuova istituzione  a
seguito della revisione della pianta organica possono, per la  meta',
essere assunte in gestione dal comune secondo le norme stabilite  dal
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. 
  Nel caso che la sede della  farmacia  resasi  vacante  o  di  nuova
istituzione accolga uno o  piu'  ospedali  civili,  il  diritto  alla
prelazione per l'assunzione  della  gestione  spetta  rispettivamente
all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior
numero di posti letto. 
  Quando la farmacia vacante o di nuova  istituzione  sia  unica,  la
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita  alternativamente
al concorso previsto al precedente articolo 3,  tenendo  presenti  le
prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza. 
  Quando il numero delle farmacie  vacanti  e  di  nuova  istituzione
risulti dispari la preferenza  spetta,  per  l'unita'  eccedente,  al
comune. 
  Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso  le  farmacie
il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. 
  Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano  salvi
gli obblighi contemplati dall'articolo  110  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.