Art. 2.

  Qualora  gli  interessati  abbiano provveduto alla regolarizzazione
prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la
repressione   delle  indicazioni  di  provenienza  false  o  fallaci,
riveduto  successivamente  a  Washington,  a  l'Aja,  a  Londra e, da
ultimo,  a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio
1967,  n.  676,  e  siano  trascorsi sessanta giorni dalla data della
comunicazione  alla  autorita'  giudiziaria,  senza  che questa abbia
disposto  il  sequestro,  gli  uffici doganali potranno restituire le
merci agli interessati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                           MORO - ANDREOTTI - FANFANI
                                                    - REALE - PRETI -
                                                     RESTIVO - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1968
  Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 140. - GRECO