Art. 2. Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorita' giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 140. - GRECO