Art. 4.

  Le  misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano
ad  applicarsi  entro  il  periodo  di tempo indicato nell'articolo 3
della  legge  5  luglio  1966,  n.  517,  ai  piani particolareggiati
adottati  dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non
approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.