Art. 5.

  Il  primo  comma  dell'articolo  40  della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e' sostituito dal seguente:
  "Nessun  indennizzo  e'  dovuto  per  le  limitazioni  ed i vincoli
previsti  dal  piano regolatore generale nonche' per le limitazioni e
per   gli   oneri  relativi  all'allineamento  edilizio  delle  nuove
costruzioni".