Art. 2. 
 
  Non sara' di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la
circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato: 
 
    1° Pei religiosi, i quali per regola  del  proprio  istituto  non
potevano professare altrove che in Roma; 
 
    2° Pei religiosi, i quali avessero professato  in  paese  tuttora
soggetto al dominio pontificio, perche' trovavasi quivi la  sede  del
noviziato della provincia monastica cui appartenevano.