Art. 2. Non sara' di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato: 1° Pei religiosi, i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma; 2° Pei religiosi, i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio pontificio, perche' trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano.